1. È istituito il Museo della mozzarella, di seguito denominato «Museo», con sede nel comune di Aversa, in provincia di Caserta.
2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla produzione di mozzarella;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;
c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;
d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania.
1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Aversa e con la provincia di
a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economicc;
d) un rappresentante del comune di Aversa, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
e) un rappresentante della provincia di Caserta, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;
f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore alimentare ed in particolare nel settore della mozzarella.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2007 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del