PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo della mozzarella).

      1. È istituito il Museo della mozzarella, di seguito denominato «Museo», con sede nel comune di Aversa, in provincia di Caserta.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2007 e di 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla produzione di mozzarella;

          b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

          c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

          d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Aversa e con la provincia di

 

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Caserta, è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
      2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economicc;

          d) un rappresentante del comune di Aversa, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante della provincia di Caserta, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore alimentare ed in particolare nel settore della mozzarella.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2007 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

 

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bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.